Si comunica che dal giorno 24/03/2022 sarà On-Line il nuovo sito istituzionale

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

  • L'obbligo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche e inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. L'obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (o formativa, come per esempio gli stagisti, tirocinanti, volontari ...) presso le pubbliche amministrazioni.
  • L'obbligo decorre dal 15 ottobre 2021 e permane sino al 31/12/2021, termine dello stato di emergenza.
  • I datori di lavoro entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.
  • I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

LAVORO PRIVATO

Lavoro privato

  • Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgono attività di lavoro dipendente o autonomo nel settore privato. L'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il Certificato Verde è necessario per accedere ai luoghi di lavoro, con gli stessi termini temporali che per i dipendenti pubblici.
  • Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato dipendente sono i datori di lavoro ad essere tenuti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni

  • Il decreto prevede che il personale dipendente ha l'obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è sospeso senza retribuzione. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. 
  • Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Esenzioni

  • Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Il DL contiene inoltre indicazioni sulla somministrazione di test antigenici rapidi, sulla durata delle certificazioni verdi COVID-19 e Misure urgenti per lo sport.

 

Si allega DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021 , n. 127 .